SEDE, NOME, FINE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1

1 È costituita a Lugano sotto la denominazione di GRUPPO VOCALE CANTEMUS un’Associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CCS.

2 Scopo dell’Associazione è promuovere e divulgare la conoscenza della musica corale in Svizzera e all’estero con concerti, seminarî, conferenze, registrazioni e prime esecuzioni; è esplicitamente escluso qualsiasi fine lucrativo.



SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 2

Sono soci dell’Associazione:

a) I soci attivi,

b) I soci sostenitori.



SOCI ATTIVI

Art. 3

1 L’ammissione, dopo un adeguato periodo di prova, o l’esclusione dei soci attivi è delegata al Maestro Direttore, che comunica informalmente all’Assemblea Generale le risoluzioni prese in materia, nonché le ragioni tecnico-vocali che le determinano.

2 I soci attivi hanno cura della propria preparazione e vocalità e partecipano regolarmente all’attività del Gruppo Vocale Cantemus: prove, concerti ed altre iniziative organizzate dall’Associazione.

3 I soci attivi sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale proposta dal Comitato Esecutivo e ratificata dall’Assemblea Generale; al Comitato Esecutivo è riservata la facoltà di disporre eventuali eccezioni in materia.

4 I soci attivi possono concordare con il Maestro Direttore, comunicandola con congruo anticipo, una sospensione della propria partecipazione all’attività dell’Associazione.

5 La ripetuta e prolungata inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo da parte di un socio attivo ne comporta l’esclusione dall’Associazione, previo richiamo, su proposta del Comitato Esecutivo e informale presa di posizione dell’Assemblea Generale.



SOCI SOSTENITORI

Art. 4

1 I soci sostenitori contribuiscono al finanziamento dell’attività dell’Associazione con il pagamento di una quota sociale annuale il cui minimo è stabilito dal Comitato Esecutivo.

2 I soci sostenitori beneficiano delle apposite offerte stabilite dal Comitato Esecutivo.



MEZZI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

L’attività dell’Associazione è finanziata con i ricavati delle iniziative organizzate, con eventuali donazioni o sussidî, nonché con la riscossione delle quote sociali.



ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6

Gli organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea Generale,

b) Il Comitato Esecutivo,

c) L’Ufficio di Revisione.



ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7

1 L’Assemblea Generale è la riunione dei soci attivi; possono presenziare anche i soci sostenitori, ma senza diritto di voto.

2 L’Assemblea Generale si riunisce una volta all’anno entro il 30 aprile su convocazione del Comitato Esecutivo e ogniqualvolta un quinto dei suoi membri lo richieda.

3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

4 L’Assemblea Generale nomina il Presidente, il Maestro Direttore, il Comitato Esecutivo e l’Ufficio di Revisione; inoltre esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi dell’Associazione.



COMITATO ESECUTIVO

Art. 8

1 Il Comitato Esecutivo, eletto dall’Assemblea Generale, si compone di un massimo di otto membri fra cui il Presidente ed il Maestro Direttore; al suo interno si nominano un Cassiere ed un Segretario.

2 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri; si riunisce almeno due volte all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

4 Al Comitato Esecutivo sono delegati l’amministrazione corrente dell’Associazione, il compito di curarne gli interessi e rappresentarla di fronte a terzi, nonché tutte le funzioni non esplicitamente riservate all’Assemblea Generale nel presente Statuto e nel CCS.

5 L’Associazione può essere vincolata dalla firma del Presidente congiunta con quella di un altro membro del Comitato Esecutivo.

6 Il Comitato Esecutivo resta in carica per un anno.



UFFICIO DI REVISIONE

Art. 9

1 L’Ufficio di Revisione, eletto dall’Assemblea Generale, si compone di due membri.

2 Esso si riunisce almeno una volta all’anno per la verifica dei conti dell’Associazione.

3 Resta in carica per un anno.



DIREZIONE ARTISTICA

Art. 10

1 La direzione artistica è delegata al Maestro Direttore.

2 Il Maestro Direttore elabora il programma di studio e di attività sottoponendo le proposte al Comitato Esecutivo per l’approvazione e risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci attivi secondo l’art. 3.1 del presente Statuto.



SEGRETARIATO E CASSA

Art. 11

1 Il Segretario tiene l’amministrazione e l’archivio dell’Associazione, mentre il Cassiere ne tiene la contabilità.

2 Per esigenze operative il Cassiere dispone di firma individuale sul conto corrente postale dell’Associazione; sono comunque depositate le firme di tutti i membri del Comitato Esecutivo, i quali dispongono del conto corrente postale firmando secondo le regolamentazioni di cui all’art. 8.5 del presente Statuto.



SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei soci; la stessa Assemblea deciderà sulla destinazione dei beni sociali, esclusa ogni utilizzazione non conforme agli scopi dell’Associazione medesima.



RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

Per gli impegni dell’Associazione risponde solo il patrimonio sociale: è esclusa ogni responsabilità personale dei soci.



FORO GIUDIZIARIO

Art. 14

Per qualsiasi contesa che dovesse nascere nell’ambito dell’Associazione, farà stato il Foro Giuridico di Lugano.



DISPOSIZIONE FINALE

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero (CCS).



ENTRATA IN VIGORE

Art. 16

Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale dell’Associazione.